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Approvato il Piano assicurativo agricolo per l’anno 2013

logo-assicurazioniIl Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 1934 del 31 gennaio 2013 (di seguito DM), ha approvato il Piano assicurativo agricolo per l’anno 2013.

Lo scopo del nuovo Piano è quello di estendere ulteriormente l’utilizzo delle polizze agevolate per la difesa dai danni atmosferici e meteorologici ed in particolare per una maggiore affermazione delle polizze multirischio e pluririschio. Le regole previste per il 2013 dovrebbero provocare un ulteriore interesse dei produttori verso la stipula di polizze assicurative. Infatti tutte le produzioni assicurabili (di cui all’articolo 1.1 del DM) contro i rischi derivanti dalle garanzie (previste all’ articolo 1.2 del DM) , sono esclusi dagli interventi compensativi. Ciò vuol dire che i produttori che non assicurano le colture riportate dal piano assicurativo contro i danni causati dalle seguenti avversità: alluvione, colpo di sole, eccesso di neve, eccesso di pioggia, gelo e brina, grandine, sbalzi termici, siccità, venti forti e venti sciroccali , nel caso in cui dovessero verificarsi danni superiori ai limiti stabiliti, non potranno comunque richiedere l’attivazione delle procedure di stato di calamità per la conseguente applicazione degli interventi compensativi di cui all’art. 5 del decreto legislativo 102/2004 e successivo decreto legislativo 82/2008.

Di seguito si riportano le principali novità che il Piano assicurativo 2013 presenta:

• separazione tra avversità catastrofali (alluvione e siccità) e altre avversità.

• la copertura assicurativa dovrà comprendere almeno due avversità atmosferiche tra quelle elencate all’articolo 1 punto1.2.2. ed eventualmente le fitopatie e gli attacchi parassitari, elencati all’articolo 1 punti 1.5 e 1.6, attraverso la stipula di polizze pluririschio. Quindi scompare la polizza monorischio.

• Le polizze multirischio sulle rese per la stabilizzazione del ricavo aziendale a seguito di avversità atmosferiche coprono l’insieme delle avversità elencate all’articolo 1 punto 1.2. Quindi le avversità catastrofali (alluvione e siccità) possono essere assicurate esclusivamente con le polizze multirischio sulle rese.

• Le strutture aziendali (previste all’ articolo 1 punto 1.3) sono assicurabili con polizze pluririschio in cui sono comprese tutte le avversità (previste all’articolo 1 punto 1.4) e sono escluse ai sensi dell’art. 5 comma 4 del decreto legislativo 102/2004 dagli interventi compensativi.

• I costi per smaltimento delle carcasse di animali devono riguardare tutte le morti da epizoozie elencate all’articolo 1 punto 1.7 , purché non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali e possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause.

• Per la copertura assicurativa mancato reddito e abbattimento forzoso le produzioni zootecniche sono assicurabili unicamente con polizze pluririschio in cui sono comprese tutte le avversità per singola specie assicurata elencate all’articolo 1 da punto 1.7.1 a punto 1.7.7 ad eccezione delle epizoozie a sviluppo endemico e di quelle inserite a carattere sperimentale che possono essere comprese facoltativamente.

• Vengono inoltre, date maggiori opportunità agli allevatori zootecnici, con la possibilità di assicurare oltre al mancato reddito, abbattimento forzoso e costo di smaltimento anche le garanzie a copertura della riduzione di produzioni di latte bovino e del costo di macellazione in azienda dei grandi quadrupedi con polizze a carattere sperimentale .

I valori assicurabili delle produzioni vegetali devono essere contenuti nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi del Regolamento (CE) 1857/2006 della Commissione del 16 dicembre 2006 art. 11, comma 2, lettera b). A tale proposito la Regione individua le produzioni unitarie medie annuali per Prodotto/tipologia colturale che rappresentano le quantità unitarie massime assicurabili. Per lo stesso scopo le singole imprese possono utilizzare la propria produzione media unitaria triennale per prodotto/ tipologia colturale attestata con opportuna documentazione contabile aziendale

Il Fondo di solidarietà nazionale, quindi anche le polizze assicurative agevolate, è finanziato, oltre al finanziamento nazionale di cui al decreto legislativo n. 102/2004 e successivo decreto legislativo 82/2008 , dall’art. 68 del Reg. (CE) 73/2009 attivato dall’art.11 del D.M. 29.7.2009, e dal Reg.(CE) 1234/2007. La misura del contributo è determinata a consuntivo e, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, sarà contenuta nei limiti contributivi previsti dalla normativa a cui si riferiscono le singole polizze assicurative, quali il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, l’articolo 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2009 e il Regolamento (CE) n.1234/2007 e successive modifiche. L’aiuto per le polizze di cui all’articolo 11, del decreto 29 luglio 2009, può essere integrato con fondi nazionali fino alla concorrenza del limite contributivo previsto dall’articolo 12, comma 2, punto a), del Regolamento (CE) n. 1857/2006, del Consiglio del 15 dicembre 2006. Le percentuali contributive massime sui premi assicurativi , da applicare secondo quando previsto nell’allegato 2 al Piano assicurativo 2013, tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario sono per ogni combinazione coltura, struttura, o allevamento/tipologia di polizza / garanzia, le seguenti: a) Polizze con soglia di danno

• Colture/ eventi assimilabili a calamità naturali/pluririschio con due avversità fino al 65% della spesa ammessa;

• Colture/eventi assimilabili a calamità naturali/pluririschio con almeno tre avversità fino al 75% della spesa ammessa;

• Colture/eventi assimilabili a calamità naturali/multi rischio fino all’80% della spesa ammessa;

• Colture (escluse uva da vino)/fitopatie e infestazioni parassitarie/pluririschio con almeno tre avversità o multi rischio fino al 65% della spesa ammessa ( con eventuale integrazione nazionale fino al 50%);

• Strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali/pluririschio fino all’80%della spesa ammessa;

• Allevamenti /epizoozie/Mancato reddito e abbattimento forzoso fino al 65% della spesa ammessa (con eventuale integrazione nazionale fino al 50%); b) Polizze senza soglia di danno

• Colture (comprese l’uva da vino)/altri eventi climatici, fitopatie e infestazioni parassitarie/pluririschio o multirischio fino al 50%della spesa ammessa;

• Uva da vino/ perdite dovute ad animali selvatici fino al 50 della spesa ammessa;

• Strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali/pluririschio fino al 50%della spesa ammessa;

• Allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse fino al 50% della spesa ammessa;

• Allevamenti/epizoozie/Mancato reddito e abbattimento forzoso fino al 50% della spesa ammessa;

• Allevamenti/ squilibri igrotermici/riduzioni produzioni di latte bovino fino al 50% della spesa ammessa;

• Allevamenti/necessità di macellazione con inidoneità al trasporto/Costo di macellazione in azienda fino al 50%della spesa ammessa.

La sottoscrizione dei contratti assicurativi è volontaria e può avvenire in forma individuale o in forma collettiva. Per la sottoscrizione delle polizze collettive sono abilitati i Consorzi di difesa.

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