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Agricoltore “attivo”, nasce l’identikit

giovani agricoltoriLa Conferenza Stato-Regioni del 12 giugno 2014 ha adottato le decisioni sulla Pac 2014-2020, tra cui quelle sull’agricoltore attivo, una scelta molto importante e attesa dai beneficiari della Pac.

L’introduzione del concetto di “agricoltore attivo” nella nuova Pac ha lo scopo di selezionare i beneficiari dei pagamenti diretti e di limitare la platea dei beneficiari ai soli agricoltori in attività , escludendo gli agricoltori “non attivi”, ossia i soggetti per i quali l’agricoltura è una parte insignificante della propria attività economica.

La definizione di agricoltore attivo si applica sia ai pagamenti diretti che a molte misure del Psr; inoltre, l’assegnazione dei nuovi titoli e il trasferimento dei titoli possono avvenire unicamente a favore di un agricoltore attivo.

Grande discussione

Il dibattito sull’agricoltore attivo è stato molto acceso e contrastato e ha visto uno scontro tra due posizioni:

1) i sostenitori di una selezione forte dei beneficiari della Pac, in modo da concentrare il sostegno nelle mani degli agricoltori che si occupano principalmente di attività agricola;

2) i sostenitori di una selezione debole, per favorire la presenza di un elevato numero di soggetti nel settore agricolo.

Alla fine, è scaturito un compromesso che va nella direzione di una selezione sostanzialmente debole.

L’Italia doveva adottare tre decisioni:

– la lista nera;

– la soglia di non applicazione;

– i requisiti dell’agricoltore attivo.

Vediamo quali sono state le decisioni della Conferenza Stato-Regioni del 12 giugno 2014.

La lista nera

Il Reg. 1307/2013 (art. 9) prevede l’esclusione dai pagamenti diretti dei soggetti che appartengono a una lista nera (black list) ovvero che gestiscono:

– aeroporti;

– servizi ferroviari;

– impianti idrici;

– servizi immobiliari, terreni sportivi;

– aree ricreative permanenti.

Gli Stati membri possono ampliare la black list. A tal fine, le scelte dell’Italia hanno previsto l’allargamento della lista nera ad altre quattro categorie di soggetti:

– persone fisiche e giuridiche che svolgono attività di intermediazione creditizia (banche e finanziarie);

– persone fisiche e giuridiche che svolgono attività di intermediazione commerciale (es. società immobiliari);

– società per azioni, cooperative e mutue assicurazioni che svolgono attività di assicurazione e/o riassicurazione;

– Pubblica Amministrazione, fatta eccezione per gli enti che effettuano formazione e sperimentazione in campo agricolo.

L’esclusione di questi soggetti è mitigata dalla possibilità di considerare “agricoltori attivi” le loro società partecipate.

Inoltre, il Reg. 1307/2013 (art. 9, par. 2) prevede che una persona fisica o giuridica che rientra nella lista nera è tuttavia considerata “agricoltore attivo” se fornisce prove verificabili che dimostrino una delle seguenti situazioni:

a) l’importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell’anno fiscale più recente per cui tali prove siano disponibili;

b) le sue attività agricole non sono insignificanti;

c) la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l’esercizio di un’attività agricola.

Dunque, una società immobiliare che dimostri di svolgere prevalentemente attività agricola è considerata “agricoltore attivo”.

Banche, assicurazioni e enti pubblici

La scelta italiana di ampliare la lista nera a banche, assicurazioni ed enti pubblici è suggestiva, ma i risultati di queste esclusioni saranno molto limitati.

In Italia esistono importanti aziende agricole controllate da banche e assicurazioni, ma l’attività agricola non è gestita direttamente, ma tramite specifiche società agricole partecipate, che non vengono escluse, in quanto non rientrano nella lista nera.

Ben diversa è la situazione degli enti pubblici; in questo caso l’impatto sarà rilevante, in quanto molte amministrazioni pubbliche (comuni, ex-Ipab) sono proprietarie di terreni agricoli e attualmente beneficiarie della Pac. Per questi casi, si manifesta l’obbligo sostanziale di costituire una società agricola partecipata o di cedere in affitto i terreni, visto che la redditività della gestione diretta non è pensabile senza il sostegno della Pac. Sono fatti salvi dall’esclusione gli enti che effettuano formazione e sperimentazione in campo agricolo, quindi le aziende agricole delle Università, degli Istituti Agrari e dei centri pubblici di ricerca.

Le scelte nazionali

Oltre alla definizione della lista nera, il Reg. Ue 1307/2013 (art. 9, par. 3) prevede la delega agli Stati membri nell’applicazione del concetto di “agricoltore attivo”.

Il regolamento comunitario attribuisce agli Stati membri due decisioni:

– la soglia di non applicazione;

– i criteri di selezione dell’agricoltore attivo.

La soglia di non applicazione

Gli Stati membri possono decidere di non applicare il requisito di “agricoltore attivo” ai soggetti che hanno percepito pagamenti diretti per un importo inferiore a 5.000 € nell’anno precedente.

Il documento della Conferenza Stato-Regioni del 12 giugno 2014 prevede questa possibilità. Sono considerati “agricoltori attivi”, tutti i soggetti che nell’anno precedente (quindi nel 2014) hanno percepito pagamenti diretti per un ammontare meno di:

– 5.000 € per le aziende prevalentemente ubicate in montagna e/o zone svantaggiate;

– 1.250 € nelle altre zone.

In altre parole, tutti i “piccoli beneficiari della Pac” sono attivi, con differenziazione tra montagna e/o zone svantaggiate e altre zone.

La definizione di “agricoltore attivo”, quindi, è molto ampia in montagna e nelle zone svantaggiate, dove l’agricoltura è fondamentale per la conservazione del paesaggio e la difesa idrogeologica (teniamo conto che, al di sotto di 5.000 euro, in Italia troviamo l’87% dei beneficiari della Pac). Viceversa, nelle altre zone, dove l’agricoltura è più orientata al mercato, è stata adottata una definizione di “agricoltore attivo” più restrittiva.

I requisiti 

Gli agricoltori che percepiscono aiuti superiori alle “soglie di non applicazione”, sono considerati attivi, se possiedono uno dei seguenti requisiti:

– iscrizione all’Inps, come Iap (Imprenditore Agricolo Professionale), Cd (Coltivatore Diretto), coloni o mezzadri;

– titolari di partita Iva in campo agricolo con dichiarazione annuale Iva. Per le aziende con superfici prevalentemente ubicate in montagna e/o zone svantaggiate, è sufficiente il possesso della partita Iva in campo agricolo.

Questa definizione di “agricoltore attivo” è molto ampia e, di fatto, include quasi tutti gli attuali beneficiari della Pac, purché siano titolari di partita Iva agricola.

Pochi esclusi

In Italia sono molti i beneficiari dei pagamenti diretti che non sono titolari di partita Iva, ma la maggior parte di essi rientra nella “soglia di non applicazione”.

Coloro che sono al di sopra della soglia, possono richiedere l’apertura della partita Iva agricola ed essere agricoltori attivi ricordando che nel nostro sistema tributario il possesso della Partita Iva intende lo svolgimento di attività produttiva rivolta al mercato e che non è consentito detenere Partite Iva “inattive”.

Occorre fare attenzione al requisito della “dichiarazione annuale Iva”, che è necessaria per le aziende non ubicate in montagna e/o zone svantaggiate.

La normativa fiscale per le imprese agricole prevede che, al di sotto di 7.000 euro di fatturato, è previsto “l’esonero” dalla tenute delle scritture contabili e adempimenti connessi tra i quali la presentazione della “Dichiarazione Annuale Iva” ma che è comunque possibile “optare” per la tenuta della contabilità mediante “rinuncia all’esonero” indipendentemente dalla presenza di fatturato.

Fonte www.agricoltura24.com

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